Canone di abbonamento alla televisione per uso privato Skip to content

Canone RAI

La legge di Stabilità del 2016 ha decretato che il canone RAI, per le sole forniture domestiche, venga addebitato nella bolletta dell’energia elettrica dell’abitazione di RESIDENZA. 

L’importo previsto di 90,00 € verrà ripartito in 10 rate mensili che verranno addebitate in bolletta da gennaio a ottobre. 
L’agenzia delle Entrate comunica alla società di vendita l’elenco dei soggetti a cui è addebitabile il canone Rai e la stessa è tenuta a fatturarle 
L’unico soggetto competente in materia, secondo quanto disposto dal provvedimento della medesima Agenzia del 24 marzo 2016, è l’ufficio SAT (Sportello Abbonamenti TV) dell’Agenzia delle Entrate di Torino. 
Trattandosi di una tassa di Stato, le eventuali richieste di rimborso dovranno essere inoltrate direttamente alla Direzione Provinciale dell’Ufficio territoriale competente dell’Agenzia delle Entrate. 
Per maggiori dettagli e informazioni è possibile contattare il numero 800.93.83.62, messo a disposizione da RAI radiotelevisione italiana, o consultare il sito web della RAI (www.canone.rai.it) o dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it). 

Il canone ti verrà addebitato nella bolletta di energia elettrica relativa alla tua utenza domestica residenziale. L’importo di 90€ verrà ripartito in rate mensili che ti verranno addebitate in bolletta da gennaio ad ottobre.
Troverai l’indicazione della rata sotto la voce di costo “Canone di abbonamento alla televisione per uso privato”.

Secondo quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2020, i cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti), possono presentare una dichiarazione sostitutiva presso l’Agenzia delle Entrate con cui attestano il possesso dei requisiti per essere esonerati dal pagamento del canone TV. Inoltre, i cittadini che hanno pagato il canone TV, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge per esserne esonerati, possono chiedere il rimborso. In particolare, se il canone non dovuto è stato versato mediante la bolletta elettrica, è possibile richiedere il rimborso dopo aver presentato la dichiarazione sostitutiva che attesta il possesso dei requisiti normativamente previsti, utilizzando il modello a tal fine predisposto rinvenibile anche on line presso il sito dell’Agenzia delle Entrate.

Il canone tv ha una voce distinta pertanto non è ulteriormente imponibile ai fini fiscali.

In nessun caso il mancato pagamento del canone comporta il distacco della fornitura di energia elettrica. È prevista la comunicazione dell’elenco degli utenti che non hanno effettuato il pagamento all’Agenzia delle Entrate, che provvederà alla riscossione.

In caso di rateizzazione della bolletta contenente il canone, sarà possibile dilazionare il solo pagamento delle voci della bolletta ad esclusione del canone che manterrà la scadenza della bolletta in cui è addebitato.

Le modalità di riscossione delle penalità e degli interessi di mora sono definiti dall’Agenzia delle Entrate; per il Canone degli anni 2016 e 2017 non sono al momento stati previsti addebiti di interessi di mora o altre penali sulle bollette di energia elettrica.

Puoi richiedere l’esenzione dal pagamento del canone RAI, presentando all’Agenzia delle Entrate la “dichiarazione sostitutiva relativa al canone d’abbonamento ad uso privato”. 
Per maggiori informazioni su tutti i casi particolari di richiesta d’esonero, il modulo da utilizzare per effettuare la richiesta, le istruzioni per la compilazione del modulo e l’invio consulta il sito delle Agenzie delle Entrate.
Ti ricordiamo che la richiesta d’esenzione è valida solo per l’anno in corso, quindi devi ripresentarla ogni anno. 
In nessun caso la richiesta di esenzione deve essere inviata a Metamer, che non ha alcun titolo per riceverla e non provvederà ad inoltrarla all’Agenzia delle Entrate.

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