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Eventi meteorologici

PROROGA DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI DI PAGAMENTO A FAVORE DELLE POPOLAZIONI MAGGIORMENTE COLPITE DAGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL 1° MAGGIO 2023

Deliberazione 565/2023/R/COM

Misure a favore delle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi meteorologici dal 1° maggio 2023

Arera con la Delibera n. 565/2023 ha previsto l’applicazione di agevolazioni tariffarie sui consumi di energia elettricae/o gas di competnza dei mesi di maggio, giugno, luglio, agiosto, settembre e ottobre 2023 nei Comuni ovvero frazioni di Comuni di cui all’Allegato 1 al decreto-legge 61/23, asservite ad abitazioni o sedi che siano risultate compromesse nella loro integrità funzionale, sulla base dei criteri definiti dal Commissario straordinario di cui all’articolo 20- ter del medesimo decreto, in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023.
Nello specifico, al fine di beneficare di tali agevolazioni sarà necessario inviare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. 445/00, con la quale:

  • in caso di utenze e/o forniture domestiche, si dichiara che l’utenza è asservita ad un’abitazione che sia risultata compromessa nella sua integrità funzionale, in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023 sulla base di un’ordinanza di sgombero o di un ordine di evacuazione o di idonea documentazione rilasciata dal Comune territorialmente competente;
  • in caso di forniture e/o utenze non domestiche, si dichiara che l’utenza è asservita ad una sede che sia risultata compromessa nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023 sulla base di una perizia asseverata o giurata, con riferimento ai soli danni di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 3 dell’ ordinanza del 25 ottobre 2023, n. 11 (ossia, danni tali da rendere necessaria la ricostruzione dell’immobile e/o la sua delocalizzazione, anche temporanea).

La dichiarazione, scaricabile dalla presente pagina web, deve essere compilata in ogni sua parte, corredata di documento di identità e inviata tramite form presente sul sito del fornitore, inserendo nell’oggetto “Richiesta agevolazioni tariffarie – DL Alluvioni”.

DELIBERAZIONE 390/2023/R/COM

DELIBERAZIONE 267/2023/R/COM

La Delibera dell’Autorità 390/2023/R/COM ha disposto la proroga del periodo di sospensione dei termini di pagamento prevista dalla Delibera 267/2023/R/COM fino al 31 ottobre 2023 su richiesta dei soggetti interessati.

Pertanto, ai fini del riconoscimento della proroga relativa alla sospensione dei termini di pagamento, i clienti titolari delle forniture interessate e attive alla data del 1° maggio 2023 devono trasmettere a Metamer, entro il 31 agosto 2023, una richiesta di proroga di sospensione dei termini di pagamento corredata dai seguenti documenti:
a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. 445/00, attestante che l’utenza o fornitura è asservita ad una abitazione e/o sede che sia risultata compromessa nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023;
b) elementi identificativi del contratto, ivi inclusa la tipologia del contratto medesimo, rispettivamente, di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale.

Si invitano i Clienti ad inserire nell’oggetto della comunicazione mail relativa alla richiesta di proroga la seguente dicitura “Richiesta Proroga Sospensione Termini di Pagamento (Delibera 390)”.

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SERVIZIO ELETTRICO E GAS A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL 1° MAGGIO 2023

Con la deliberazione 267/2023/R/COM, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha adottato, in attuazione del D.L. 1° giugno 2023, n. 61 disposizioni urgenti in materia di servizi elettrico e gas a favore delle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
In particolare, la deliberazione 267/2023/R/COM, alla luce dell’intervento legislativo richiamato e in riferimento ai Comuni ovvero nelle frazioni di Comuni di cui all’allegato 1 al decreto-legge 61/23, prevede quanto segue:

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI PAGAMENTO
La delibera disciplina la durata della sospensione automatica dei termini di pagamento delle fatture ovvero degli avvisi di pagamento sospesi ai sensi della deliberazione 216/2023/R/com prevedendo un periodo di sospensione di 4 mesi a decorrere dalla data del 1° maggio 2023 e fino alla data del 31 agosto 2023, fatti salvi i pagamenti già effettuati. Il cliente ha la facoltà di procedere comunque al pagamento degli importi delle fatture ovvero degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi. L’Autorità ha previsto di rinviare ad un eventuale successivo provvedimento l’estensione della sospensione dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MOROSITÀ
Per i beneficiari della sospensione dei termini di pagamento non si applica, nel periodo di sospensione, la disciplina relativa alle sospensioni per morosità anche nel caso di morosità verificatasi precedentemente alla data del 1° maggio 2023. A tal fine:
a) il gestore del SII non procede alla limitazione, alla sospensione ovvero alla disattivazione per morosità e, nel caso abbia già eseguito una limitazione ovvero un’interruzione di fornitura, riattiva tempestivamente la fornitura limitata, sospesa o disattivata;
b) l’esercente l’attività di vendita si astiene dal presentare una richiesta di sospensione per morosità al distributore;
c) l’impresa distributrice di energia elettrica o gas naturale non dà seguito alle richieste di sospensione per morosità presentate dall’esercente l’attività di vendita e, nel caso abbia già eseguito una richiesta di sospensione ricevuta dopo il 1° maggio 2023, riattiva tempestivamente la fornitura sospesa.
Nei casi di morosità verificatasi precedentemente alla data dei sopracitati eventi alluvionali ovvero del 1° maggio 2023, le discipline della morosità trovano nuovamente applicazione dopo il termine della sospensione dei pagamenti. A tal fine:
a) gli esercenti l’attività di vendita sono tenuti a inviare nuovamente le comunicazioni di costituzione in mora;
b) i gestori del SII sono tenuti a inviare nuovamente il sollecito bonario di pagamento e la comunicazione di costituzione in mora.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE FATTURE OVVERO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO SOSPESI
Gli importi i cui termini di pagamento sono stati sospesi sono rateizzati, senza discriminazione e senza applicazione di interessi a carico dei clienti e degli utenti finali, ferma restando la facoltà per i medesimi clienti e utenti di provvedere al pagamento in maniera non rateizzata o di corrispondere gli importi dovuti in base ad un piano di rateizzazione di durata inferiore da concordare con il proprio fornitore.
Il pagamento delle rate, non cumulabili e di importo costante, avviene:
a) con una periodicità pari alla periodicità di fatturazione ovvero alla frequenza di invio degli avvisi
di pagamento ordinariamente applicata all’utente ovvero al cliente finale;
b) in base a rate non inferiori a 20 €;
c) per un periodo pari a 12 mesi. Il periodo di rateizzazione può essere ridotto nel rispetto della periodicità di fatturazione, qualora l’importo risulti inferiore a 20 €.
Qualora l’importo complessivo da rateizzare, con riferimento alla singola fornitura o alla singola utenza, sia inferiore ad 50 € non è prevista la rateizzazione.

Al termine del periodo di sospensione (31/08/2023, salvo proroghe), e comunque entro due mesi dal termine della medesima sospensione, gli esercenti l’attività di vendita, relativamente alle fatture ovvero agli avvisi di pagamento sospesi, comunicano al cliente/utente, le seguenti informazioni:
a) gli importi non pagati e oggetto di rateizzazione;
b) il piano di rateizzazione e la non applicazione di interessi a carico dell’utente ovvero del cliente finale;
c) la facoltà dell’utente ovvero del cliente finale di provvedere al pagamento in maniera non rateizzata e le eventuali condizioni di rateizzazione alternative offerte dal gestore ovvero dall’esercente l’attività di vendita.

Di seguito sono indicate le modalità con cui i titolari delle forniture possono comunicare a Metamer l’eventuale diverso indirizzo, ai fini del recapito delle eventuali fatture o avvisi di pagamento nonché delle comunicazioni relative al punto di fornitura originario:
1) Form sul sito web www.metamer.it in corrispondenza della voce “Gestisci la tua fornitura” della sezione “ASSISTENZA”;
2) Numero Verde 800.12.84.84
3) Sportelli territoriali.

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