Approvazione del codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale ai clienti finali
Il Codice di condotta commerciale per la vendita di gas approvato dall’Autorità con delibera 126/04 impone a tutte le società di vendita di gas naturale le regole di comportamento che dal 31 gennaio 2005 devono essere seguite nel presentare le offerte commerciali ai clienti con consumi annui fino a 200.000 metri cubi, in modo da garantire che i clienti stessi dispongano degli elementi necessari per poter scegliere l’offerta più conveniente sulla base di informazioni chiare, attendibili e confrontabili.
Adozione di direttiva concernente le condizioni contrattuali del servizio di vendita del gas ai clienti finali attraverso reti di gasdotti locali, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481
La delibera regola i rapporti di fornitura di gas tra i soggetti esercenti il servizio e i clienti del mercato vincolato.
Sono state definite condizioni contrattuali di fornitura di gas inderogabili, al fine di assicurare una efficace tutela degli interessi dei clienti del mercato vincolato e di clienti finali di servizi di vendita di gas effettuati attraverso reti di gasdotti locali senza accesso consentito a soggetti terzi, i cui costi si devono ritenere inclusi in tariffa ad eccezione dei costi connessi alla disattivazione e riattivazione della fornitura di clienti morosi.
Con questa delibera si sono poste anche le stesse condizioni contrattuali ai clienti del mercato libero ai quali possono essere offerte, come diversa opzione, condizioni contrattuali specifiche, che il cliente può scegliere o negoziare in alternativa.