Da novembre il bonus gas, una nuova misura sociale introdotta dal Ministero dello Sviluppo economico a sostegno di alcune categorie di reddito.
Si comunica che a partire dal 15 dicembre sarà possibile presentare domanda al fine di ottenere agevolazioni sulla spesa sostenuta per la fornitura del gas. Il bonus potrà essere richiesto presentando domanda al proprio Comune di Residenza; per le domande presentate entro il 30 aprile 2010 ha valore retroattivo al 1° gennaio 2009.
A chi è riservato
Possono accedere al bonus per la fornitura nell’abitazione di residenza i clienti domestici con indicatore ISEE non superiore a 7.500 euro, nonché le famiglie numerose (4 o più figli a carico) con ISEE non superiore a 20.000 euro.
In presenza di questi requisiti, può richiedere l’agevolazione anche chi utilizza impianti di riscaldamento condominiali a gas naturale.
Per richiedere il bonus è prevista un’apposita modulistica al proprio Comune di residenza o presso altro istituto eventualmente designato dallo stesso Comune (ad esempio i centri di assistenza fiscale CAF). La modulistica sarà resa disponibile anche sui siti internet www.autorita.energia.it e www.sviluppoeconomico.gov.it.
Caratteristiche della misura
Il valore del bonus gas sarà differenziato:
per zona climatica, in modo da tener conto delle diverse esigenze di riscaldamento, legate alle diverse condizioni climatiche. Zone climatiche sono quelle definite dall’articolo 2 del D.p.R. 26 agosto 1993, n. 412 che suddivide il territorio nazionale in sei zone climatiche, in funzione dei gradi – giorno di ciascun comune.
per tipologia di utilizzo (solo cottura cibi e acqua calda, o solo riscaldamento, oppure cottura cibi più acqua calda e riscaldamento);
per numero delle persone residenti nella medesima abitazione.
Chi ha sottoscritto direttamente un contratto per la fornitura di gas naturale, avrà una deduzione nelle bollette; per tutti i clienti che, invece, usufruiscono di impianti centralizzati di riscaldamento e non hanno un contratto diretto di fornitura, il bonus sarà riconosciuto attraverso un bonifico intestato al beneficiario.
Il diritto ha una validità di 12 mesi. Al termine di tale periodo, per ottenere l’eventuale rinnovo, il consumatore dovrà presentare una domanda accompagnata da una certificazione ISEE aggiornata, che attesti il permanere delle condizioni di disagio economico.
Il bonus è riconosciuto indipendentemente dal venditore con cui è attivo un contratto di fornitura, perciò continua ad essere valido anche in presenza di un cambio di fornitore, così come di un cambio della residenza del cliente che ha presentato la richiesta. Per venire incontro alle richieste di informazioni, l’Autorità per l’energia ha attivato un call center al numero verde 800.166.654 (attivo da lunedì a venerdì dalle ore 8,00 - alle ore 18,00).
Al via le modalità applicative necessarie per l’attivazione da parte degli operatori del nuovo regime di protezione sociale che garantirà un risparmio del 20% circa sulle bollette dell’energia elettrica ai clienti domestici in condizioni di disagio economico.
Il valore del ‘bonus’ sarà differenziato a seconda della numerosità del nucleo familiare (60 euro/anno per un nucleo familiare di 1-2 persone, 78 euro/anno per 3-4 persone, 135 euro/anno per un numero di persone superiore a 4). A regime, si stima che potranno beneficiare della compensazione sociale circa 5 milioni di clienti disagiati, ai quali saranno assegnati, nel complesso circa 384 milioni di euro l’anno.
Il sistema sarà pienamente operativo dal gennaio 2009 e prevede che il godimento del bonus possa essere anche retroattivo per tutto il 2008, per le richieste effettuate entro il 28 febbraio 2009 (delibera ARG/elt 117/08, disponibile sul sito www.autorita.energia.it). Nel corso delle prossime settimane, l’Autorità, gli operatori e i Comuni renderanno disponibili informazioni di dettaglio per la presentazione da parte dei clienti della richiesta per essere ammessi al bonus sociale.
Il bonus per i clienti domestici disagiati: chi può chiederlo
Potranno accedere al bonus sociale, secondo quanto stabilito dal decreto interministeriale 28 dicembre 2007, tutti i nuclei familiari che dispongono di un ISEE, il cui valore sia inferiore o uguale a 7500 euro. L’ISEE è l’indicatore di situazione economica equivalente, che permette di misurare la condizione economica delle famiglie, tenendo conto del reddito, del patrimonio mobiliare-immobiliare e delle caratteristiche di numerosità e tipologia. E’ già ampiamente utilizzato per l’accesso ad altre prestazioni a carattere sociale, soprattutto a livello locale. A titolo puramente esemplificativo, un nucleo familiare composto da padre, madre e due figli, monoreddito, in affitto e senza ulteriori disponibilità patrimoniali, rientra nella soglia ISEE di 7.500 con reddito annuo lordo fino a circa 23.400 euro.
Come chiedere il bonus
Il bonus sociale elettricità del Ministero dello Sviluppo Economico per le famiglie in disagio economico e/o fisico può essere chiesto al proprio Comune.