| Nella Gazzetta Ufficiale
n. 142 del 20 giugno 2000 è pubblicato il decreto legislativo
23 maggio 2000, (d. "decreto Letta") per l'attuazione della recante norme comuni per il mercato interno del gas
naturale.
Dal 1 gennaio 2003 è possibile
per tutti i clienti, compresi i clienti domestici (cioè
i consumatori che acquistano gas naturale per scaldare le proprie
abitazioni o per cucinare) acquistare il gas naturale da
un venditore diverso da quello che li aveva riforniti in precedenza.
Significa che i clienti possono scegliere liberamente da quale venditore,
e a quali condizioni, comprare il gas.
L’impresa di distribuzione, che gestisce la rete di gasdotti
locale su cui transita il gas per essere consegnato al cliente,
rimane invece la stessa anche se il cliente sceglie un nuovo venditore.
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